CASO COSPITO

Caso Cospito: il 41 bis è legge in astratto, ma la sua applicazione dev’essere concreta

Caso Cospito - 41 bis - Carcere duro

CASO COSPITO

il 41 bis è legge in astratto, ma la sua applicazione dev'essere concreta

di Maria Grazia Cavallo
6 Febbraio 2023

Non ha torto l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da circa tre mesi nel carcere di Opera a Milano, quando contesta le modalità – oggettivamente durissime – attraverso cui si può svolgere la detenzione “al 41 bis” (come si usa dire).

Caso Cospito, regime del 41 bis, carcere duro

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Occorre specificare e sottolineare che, in questo passaggio, stiamo parlando soltanto di “modalità” di questa particolare detenzione, non ancora della finalità, della ragion d’essere del 41 bis. E’ molto diffusa – fra filosofi, teorici e pratici del diritto, anche di orientamenti diversi – la critica di alcune particolari privazioni, di certi impedimenti anche durissimi, razionalmente incomprensibili, psicologicamente oppressivi che caratterizzano il carcere ”al 41 bis”.

Se non assolutamente funzionali allo scopo della norma – che è quello di recidere i contatti del detenuto con l’esterno, per evitare che egli possa proseguire l’attività criminale comunicando con l’ambiente delinquenziale d’appartenenza – quelle specifiche modalità dovrebbero essere immediatamente riviste, monitorate e migliorate periodicamente, perché eticamente inaccettabili e in contraddizione con la nostra civiltà giuridica.

Per tali particolari aspetti, il 41 bis presenta allarmanti profili di contrasto con la nostra Costituzione: la quale assegna alla pena, accanto alla funzione punitiva, anche la finalità rieducativa. Ciò significa che nessuna pena, per nessun reato , dovrebbe essere applicata con modalità così oppressive da pregiudicare ogni possibilità di rieducazione e di successiva risocializzazione del detenuto. Nessun uomo può essere considerato, per così dire, “perso a priori”; eppure certe modalità, alla lunga , rischierebbero di portare ad effetti quasi “disumanizzanti”.

D’altro canto, non è però comprensibile la contestazione radicale – in via astratta, per chiunque e per ogni situazione – del 41 bis. Per i risultati che ha prodotto storicamente – soprattutto, ma non soltanto, nel contrasto alla mafia, all’indomani delle stragi del ’92 – questa norma si è dimostrata funzionale ed efficace. Proprio per queste ragioni risulta ancora necessaria oggi, in questo Paese che annovera ben quattro diversi sistemi mafiosi. A questo punto, forse non è superfluo “umanizzare” le parole “risultati prodotti” dal regime del 41 bis. Stiamo parlando di ripresa del controllo del territorio, di protezione delle vittime, di gravi reati impediti, di danni evitati e, soprattutto, di vite e lacrime risparmiate.

E’ precisamente questa la finalità di questa emarginazione nello scontare la pena. Che – come abbiamo detto – dev’essere sempre caratterizzata dal rispetto della dignità umana e dalla finalità di favorire la rieducazione del detenuto. La problematica è delicata e complessa, ma non possiamo sottrarci alla fatica dell’approfondimento, dell’analisi, del confronto dialettico con chi la pensa diversamente.

Tuttavia, quanto più importanti saranno i successi dello Stato nel combattere i più gravi e pericolosi fenomeni criminali – cioè proprio quelli per cui si applica il 41 bis – tanto meno sarà necessario ricorrervi. Questo è l’auspicio: il progressivo superamento delle emergenze criminali consentirebbe di tornare a pensare questa misura come provvisoria.

Va ancora ricordato che si ricorre al 41 bis soltanto in presenza di reati gravissimi ed attraverso procedure specifiche, che esigono attenta e prudente ponderazione. Attualmente i detenuti interessati sono poche centinaia, fra cui pochissimi per terrorismo politico (nell’autunno 2022 erano quattro).

E soprattutto: come si può generalizzare una richiesta che derivi da un’esigenza specifica? Se le leggi sono pensate e scritte in astratto per tutti – perché questo è il fondamento della democrazia – la loro applicazione va calata nelle pieghe particolari di ogni situazione concreta. Caso per caso, com’è la vita.

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Caso Cospito, regime del 41 bis, carcere duro

Articolo pubblicato su La porta di vetro.